Oggi sarà portato in Consiglio dei Ministri il Decreto correttivo al Codice della Amministrazione Digitale (allegato
in pdf al presente articolo), nel quale vengono prese nella dovuta considerazione le teorie sviluppate in seno al
Centro Studi&Ricerche SCiNT sulla validità del documento informatico scritto, “firmato”, non sottoscritto per il
futuro dell’e-commerce. Recepiti in toto i nostri suggerimenti finalizzati a garantire una necessaria
“sopravvivenza giuridica” a tutti i documenti informatici “scritti” sprovvisti di firma digitale, ma attribuibili ad
un soggetto attraverso firme elettroniche “leggere”.
Le prassi dell’e-commerce fondate sull’utilizzo di ID e PW e semplici e-mail sono salve!
Da un articolo di Chiara Cinti e Andrea Lisi pubblicato da Italia Oggi in data odierna:
Siti web e contrattazioni on-line in salvo. È sufficiente la firma elettronica, e, quindi, una User Id e password, perché al file
sia riconosciuta validità giuridica tra le parti e davanti al giudice.Tutti i documenti informatici, con firma elettronica semplice,
sono rilevanti, ma sulla loro validità (formale e probatoria) dovrà sempre esprimersi un magistrato.
Ad allargare la portata del Codice della p.a. digitale è il decreto legislativo riguardante le disposizioni correttive
e integrative al D. Lgs. 82/2005 che sarà presentato oggi in Consiglio dei ministri da Lucio Stanca, ministro per
l'innovazione e le tecnologia per l'approvazione definitiva. Le correzioni al testo arrivano dopo i rilievi presentati dal
Consiglio di Stato non più di un anno fa (parere n. 11995/05) e le osservazioni di studiosi e addetti ai lavori.
Nella vecchia versione del Codice, il d.lgs. n. 82 del 2005, il riconoscimento giuridico, infatti, era sostanzialmente ristretto
in maniera esclusiva ai quei documenti sottoscritti con la firma digitale, rischiando di mettere a repentaglio l'attività dei siti
di e-commerce che subordinavano l'accesso a una Id e password, affidando a questo strumento e a procedure di sicurezza
informatica la successiva fase di contrattazione on line. Grazie alle nuove norme, dalla definizione di firma elettronica
(cd. “leggera”) scompare l'autenticazione ed essa diventa semplicemente "l'insieme di dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica". E
diviene così centrale il ruolo dei magistrati ai quali spetterà l'ultima parola sul valore giuridico dei contratti on-line. Spetta al
giudice valutare liberamente, di volta in volta, "l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta secondo le sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità" recita il nuovo comma 1-bis aggiunto
all'articolo 20 del dlgs 82/05. Allo stesso giudice sarà riservata la valutazione sulla valenza probatoria di quel documento
provvisto di firma elettronica semplice (ex art. 21 1° comma del Codice rimasto immutato).
Quindi, il ruolo della magistratura è sempre più definito rispetto all'information technology.
Inoltre, il diritto del cittadino e delle imprese all'uso delle tecnologie viene riconosciuto come un vero e proprio diritto
soggettivo (o comunque un interesse legittimo), infatti, sulle controversie inerenti a tali diritti dovranno esprimersi
"esclusivamente i magistrati dei tribunali amministrativi", spiega il nuovo comma 1-ter dell'articolo 3 dlgs 82/05.
Si allarga, inoltre, la tutela riservata al cittadino digitale. Nel trattamento dei dati di imprese e privati, attraverso i nuovi
strumenti informatici, dovranno essere rispettate non solo le “norme della privacy”, ma anche "i diritti e le libertà
fondamentali, nonché il rispetto della dignità dell'interessato". Lo spiega la nuova versione del comma 5 dell'articolo 2
del dlgs 82/05.
Queste alcune delle novità per le p.a. Lo status giuridico del cittadino digitale, come il diritto all'uso delle moderne
tecnologie oppure all'accesso e all'invio di documenti digitali, compreso il diritto di ottenere via e-mail tutte le informazioni
richieste, potrà essere fatto valere nei confronti di qualsiasi pubblica amministrazione e non più solo nei confronti delle
amministrazioni centrali, come prevedeva la vecchia versione del Codice.
Le regioni e gli enti locali, comunque, potranno adeguarsi in base alle risorse disponibili.
Nuove regole anche per i siti di tutte le p.a. Gli spazi web istituzionali di tutte le amministrazioni, non più solo quelle dello
Stato come previsto dal “vecchio Codice”, dovranno essere accessibili a tutti, facilmente fruibili, chiari nel linguaggio e
omogenei tra loro. Dovranno, inoltre, fornire i seguenti dati: l'organigramma degli uffici corredato dai documenti di
riferimento, l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio, la durata e il nome del responsabile, l'elenco completo delle
caselle di posta elettronica attive, dei bandi di gara e servizi forniti in rete.
Il nuovo articolo 41 del dlgs 82/05 fornisce, inoltre, tutte le informazioni per la creazione del fascicolo informatico che
dovrà indicare on-line il responsabile del procedimento, l'amministarzione responsabile e quelle partecipanti, l'oggetto e
l'elenco dei documenti contenuti. Rimane invece ancora affidata agli artt. 50-57 del TUDA (DPR 445/2000) la regolamen-
tazione del protocollo informatico.
Tempi più stretti per la posta certificata dello Stato. Ridotti da 24 a 8 mesi i termini per l'adeguamento delle
amministrazioni centrali all'obbligo di usare l'e-mail per le comunicazioni interne e di istituire almeno una casella di posta
elettronica istituzionale e certificata (art. 47 del Codice). Inoltre, le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica secondo le procedure previste dall’art. 65 potranno anche essere “compilate sul sito”.
Infine, come richiesto dal Consiglio di Stato nel suo parere, il Codice ha assorbito al suo interno il decreto sulla connettività
(D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 42).
(Italia Oggi -2006 - riproduzione riservata)
Nei prossimi giorni seguiranno approfondimenti sulle importanti novità contenute nel Decreto.