PEC obbligatoria per tutti e piena dematerializzabilità dei documenti originali analogici unici! Le novità del decreto legge
Rivoluzione nel decreto legge “anti-crisi”: PEC obbligatoria per tutti e piena dematerializzabilità dei documenti originali analogici unici!
di Andrea Lisi
Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – www.anorc.it)
Docente a contratto Università del Salento – Scuola Professioni Legali - Facoltà di Giurisprudenza
Coordinatore del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it
Il decreto legge “anti-crisi” approvato ieri, 28 novembre 2008, dal Consiglio di Ministri, contiene delle inattese novità in materia di digitalizzazione documentale.
Come da tempo ci hanno abituato un po’ tutti i governi italiani precedenti, si approfitta della legislazione d’urgenza per far entrare in vigore nel nostro ordinamento norme delicate che, per poter essere inserite seguendo un iter legislativo “normale”, avrebbero dovuto attendere molto di più, a causa dei variegati interessi che esse vanno a toccare.
E’ successo anche questa volta con l’atteso decreto “anti-crisi” il quale prevede, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).
Da una parte si rende obbligatoria la PEC per pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti agli albi (), dall’altra si conferisce un’ulteriore, forte spinta ai processi di dematerializzazione del cartaceo ().
Inutile ripetere quanto si sostiene da tempo sulla posta elettronica certificata (caso italiano unico a livello europeo e mondiale) (). Le norme inserite nel decreto anti-crisi si allineano a quanto già contenuto in altri precedenti articoli contenuti nella legge finanziaria 2008 () e mirano a diffondere, a suon di moniti e sanzioni, uno strumento che purtroppo è nato monco, seppur nei suoi intenti poteva avere una evidente utilità.
Una vera e propria rivoluzione si respira invece nel comma 12 dell’art. 16 del decreto legge, dove di fatto si rende possibile una conservazione sostitutiva degli originali analogici unici () a cura del detentore del documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della conservazione da lui nominato) che apporrà la sua firma digitale (e la validazione temporale a chiusura del processo) (), salvo eccezioni che saranno indicate con successivo decreto ministeriale finalizzato a individuare solo specifiche categorie documentali per le quali esigenze pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell’originale analogico o comunque rendano indispensabile una sostituzione “certificata” del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un pubblico ufficiale.
Insomma, la presenza del notaio diventa un’eccezione nei processi di dematerializzazione degli originali analogici unici e ci saranno rilevanti conseguenze per i processi di digitalizzazione di contratti, polizze assicurative() e altre tipologie documentali per le quali ancora si nutrivano (immotivati) dubbi in merito alla loro possibile sostituibilità in digitale!